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Sede stabilimento obbligatoria in etichetta sui prodotti alimentari
Pubblicato il 06/06/2018

Sede stabilimento obbligatoria in etichetta sui prodotti alimentari

Le norme comunitarie incidono e non poco sull'economia dei singoli Paesi dell'Unione e la norma che dal 5 aprile 2018 sancisce l’obbligo di indicare sull’etichetta dei prodotti alimentari la sede e l’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento è ormai in vigore.

Scatta, dunque, l’obbligo di indicare nell’etichetta degli alimenti, la sede e l’indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento. Non è affatto una novità secondaria ma va proprio nella direzione inaugurata per creare una maggiore consapevolezza nel consumatore su ciò che trova negli scaffali dei negozi e supermercati dove si serve.

Precisamente il Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145 prevede agli articoli 3 e 4:

Art. 3Obbligo di indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento

1. I prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività devono riportare sul preimballaggio o su un’etichetta ad esso apposta l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

2. I prodotti alimentari preimballati destinati alle collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati, nonché i prodotti preimballati commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale, possono riportare l’indicazione di cui al comma 1 sui documenti commerciali, purchè tali documenti accompagnino l’alimento cui si riferiscono o siano stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.

Art. 4 Sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento

1. La sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, di cui all’articolo l del presente decreto, è identificata dalla località e dall’indirizzo dello stabilimento.

2. L’indirizzo della sede dello stabilimento può essere omesso qualora l’indicazione della località consenta l’agevole e immediata identificazione dello stabilimento.


L’obiettivo è dare la possibilità, a livello europeo, di estendere l’obbligo di indicare l’origine in etichetta a tutti gli alimenti dopo che l’Italia, affiancata anche da Francia, Spagna Portogallo, Grecia, Finlandia, Lituania e Romania, ha già adottato decreti nazionali per disciplinarlo in alcuni prodotti come latte e derivati, grano nella pasta e riso. 

Non tutto si conclude in questa norma che è un grandissima riforma, comunque, e per il futuro sono allo studio norme che insieme allo stabilimento di lavorazione preveda al più presto l’indicazione obbligatoria in etichetta, per tutti gli alimenti, anche dell’origine degli ingredienti che è di gran lunga considerato l’elemento determinate per le scelte di acquisto dal 96% dei consumatori.

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